La regola generale in tema di amministrazione dei beni della comunione legale è posta dall'art.
180 cod.civ.,
in forza del quale ciascuno dei coniugi può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Occorre invece il consenso di entrambi i coniugi per il compimento di atti eccedenti la ordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonché per la rappresentanza in giudizio per le relative azioni. Il consenso all'effettuazione dell'atto è stato significativamente definito come
negozio unilaterale autorizzativo (Cass. Civ. Sez. II,
284/97). Ne segue che la rappresentanza in giudizio in tema di amministrazione dei beni in comunione (es.: la domanda di risarcimento dei danni) spetta ad entrambi i coniugi, essendo ciascuno di essi legittimato ad agire con qualsiasi azione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge (Cass. Civ., Sez. II,
18123/13).
E' chiaro che, essendo la comunione legale tra i coniugi contraddistinta dalla necessaria parità tra due soli partecipi si pone immediatamente il problema di come risolvere gli eventuali conflitti relativi agli atti che importano modalità congiuntive di formazione della volontà: che cosa fare se Tizio vuole acquistare un appartamento e Caia è del parere opposto?
A questo interrogativo risponde l'art.
181 cod.civ., in forza del quale
in caso di rifiuto di un coniuge alla stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione l'altro coniuge può rivolgersi al giudice (che provvede in sede di volontaria giurisdizione
nota1 ) (Cass. Civ. Sez. II,
9513/91)
per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto ogniqualvolta esso sia necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale (art.
177 lettera d) cod.civ.)
nota2.
Giudice competente per materia è il Tribunale ordinario (art.
38 disp.att.cod.civ.), competente per territorio, in base ai principi generali, è il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza della famiglia
nota3 .
Giova osservare che, in relazione al tenore dell'art.
181 cod.civ., il Tribunale può autorizzare il compimento dell'atto soltanto ed esclusivamente se questo appare necessario (non semplicemente utile) nell'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale (azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi)
nota4 .
Note
nota1
Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.90.
top1nota2
V. Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia, in Comm. cod. civ., Torino, 1953, pp.240 e ss..
top2nota3
Cfr. Attardi, Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro- Oppo-Trabucchi, Padova, 1977, p.948.
top3nota4
Si vedano Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p.570; Trerotola, Il rifiuto del coacquisto del coniuge in regime di comunione legale dei beni: il principio della relatività, in Giur. merito, 1993, p.250; Cian-Villani, Comunione dei beni tra i coniugi (legale e convenzionale), in N.mo Dig. it., p.169.
top4Bibliografia
- ATTARDI, Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia, Padova, Comm. alla rif.dir. di fam. Carraio,Oppo,Trabucchi, 1977
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- CIAN-VILLANI, La comunione dei beni tra coniugi, N.sso Dig. it., 1981
- JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
- SANTOSUOSSO, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, Comm.cod.civ., 1983
- TREROTOLA, Il rifiuto del coacquisto del coniuge in regime di comunione legale dei beni: il principio della relatività, Giur. merito, 1993
Prassi collegate
- Quesito n. 168-2015/I, Attribuzioni patrimoniali in società del delaware