Codice Civile art. 182


AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AD UNO SOLO DEI CONIUGI
1. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l' altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell' articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.
2. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall' altro al compimento di tutti gli atti necessari all' attività dell' impresa.

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