Accettazione beneficiata: conseguenze del mancato compimento dell'inventario nei termini di legge. Distinzione tra soggetti legalmente necessitati alla procedura inventariale e soggetti che vi abbiano volontariamente fatto ricorso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9514 del 12 aprile 2017)

Nel caso di accettazione con beneficio d'inventario, liberamente scelta dalla persona fisica, il mancato assolvimento dell'onere di far luogo all'inventario nei termini e modi di legge produce l'effetto, escluso il perfezionamento della procedura di legge, dell'accettazione pura e semplice; nel mentre nel caso in cui l'accettazione con beneficio d'inventario costituisca l'unico modo di accettazione previsto dalla legge, come nel caso in esame avente ad oggetto una eredità devoluta a persona giuridica, il mancato perfezionamento del modulo legale non può che importare il non conseguimento dello status di erede.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone in luce gli esiti del mancato perfezionamento della procedura inventariale. Se la mancata redazione dell'inventario che fosse stata preceduta dall'accettazione indubbiamente produce la decadenza dal beneficio e la consecuzione della qualità di erede puro e semplice in capo al soggetto che abbia volontariamente seguito il procedimento inventariale cui non era necessitato (485 e 487 II comma cod.civ. con riferimento al chiamato possessore e al chiamato non possessore dei beni ereditari), qualche precisazione si impone nell'ipotesi in cui la stessa eventualità concerna un soggetto legalmente tenuto a darvi corso. Con riferimento a minori, interdetti ed inabilitati il modo di disporre dell'art. 489 cod.civ. impedisce di reputare che abbia luogo la decadenza, ma parimenti può essere escluso che abbia luogo l'acquisizione della qualità di eredi beneficiati.

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