Cass. civile, sez. II del 2004 numero 19598 (29/09/2004)


Le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'art. 473 del codice civile, non possono accettare le eredità loro devolute, se non con il beneficio d'inventario (e per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della L. n. 127 del 1997, se non ottenendo, altresì, l'autorizzazione governativa prescritta dall'art. 17 del codice civile). Di conseguenza, qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il beneficiario è da considerare erede puro e semplice, si deve escludere che sussista alcuna accettazione.

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