Cass. Civ., Sez. II, n. 24813/2008. Fondazione costituita per testamento e accettazione di eredità con beneficio di inventario.

In relazione al regime giuridico delle fondazioni costituite per disposizione testamentaria non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa per accettare eredità o donazioni, anche in caso di acquisizioni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogatrice della predetta autorizzazione, essendo sufficiente che la procedura sia ancora in corso nella vigenza del nuovo regime giuridico (art. 13 L. n. 127/1997 che ha abrogato l'art. 17 c.c.) Inoltre, quando la fondazione sia costituita per testamento con contestuale disposizione patrimoniale, non sono scindibili l'istituzione dell'ente dall'attribuzione patrimoniale, sicché l'accettazione dell'eredità è valida ed efficace anche se non intervenuta con beneficio d'inventario, essendo comunque applicabili le norme a tutela dei legittimari e l'art. 512 c.c. relativo all'azione di separazione dei beni spettante ai creditori del de cuius. Infine, non e' da ravvisarsi violazione del divieto del patto successorio nella disposizione testamentaria di due soggetti (fratelli) diretta a costituire la stessa fondazione mediante nomina dell'ente come erede universale, in quanto la finalità degli atti è esclusivamente morale e filantropica e non diretta ad un vantaggio economico-patrimoniale reciproco.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia, che ha reputato applicabile la l.1997/127, abrogatrice dell'autorizzazione tutoria ex art.17 cod.civ. anche alle fattispecie in itinere, costituisce un novum, escludendo la necessità della preventiva accettazione beneficiata ex art. 473 cod.civ. nell'ipotesi in cui la fondazione istituita, sia costituita nello stesso testamento.

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