Cass. Civ., sez. II, n. 19598/2004. Effetti della mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte delle persone giuridiche diverse dalle società.

Le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'art. 473 del codice civile, non possono accettare le eredità loro devolute, se non con il beneficio d'inventario (e per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della L. n. 127 del 1997, se non ottenendo, altresì, l'autorizzazione governativa prescritta dall'art. 17 del codice civile). Di conseguenza, qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il beneficiario è da considerare erede puro e semplice, si deve escludere che sussista alcuna accettazione.

Commento

Quali le conseguenze della mancata redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 487, I comma, cod.civ.? In generale l'effetto è quello di dover considerare il soggetto che ha compiuto la dichiarazione di accettazione beneficiata quale erede puro e semplice.
E' possibile estendere queste conseguenze anche alle entità che devono, ex art. 473 cod.civ., accettare necessariamente con beneficio di inventario? Secondo la S.C. la risposta è negativa. Ne discende una vera e propria incapacità di succedere in conseguenza della mancata tempestiva redazione dell'inventario. L'eventuale susseguente atto dispositivo del bene di provenienza ereditaria non potrà giustificarsi se non adducendo pertanto un acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione.

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