Accettazione beneficiata delle persone giuridiche. Conseguenze del difetto di redazione dell'inventario nel termine di legge. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14442 del 27 maggio 2019)

L'accettazione dell'eredità devoluta alle persone giuridiche diverse dalla società non può che farsi se non con il beneficio di inventario. Tuttavia dette persone giuridiche conservano il diritto di accettare l'eredità anche quando la dichiarazione di accettazione abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge. L'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude infatti che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.

Commento

La pronunzia della S.C. "fa lo slalom" tra le norme di una materia non agevole, quale è la procedura dell'accettazione beneficiata dell'eredità. Se è vero che, ordinariamente, il mancato compimento dell'inventario nel termine trimestrale ha, quale conseguenza, il fatto di essere il chiamato considerato erede puro e semplice, non altrettanto si può dire per la persona giuridica, la quale non può mai accettare se non con il beneficio dell'inventario. Quid juris dunque per il caso in cui, fatta la dichiarazione di accettazione beneficiata, non si facesse seguito con la redazione dell'inventario nei tempi di legge? La Cassazione ha statuito che, una volta che la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte di una persona giuridica abbia perduto i propri effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario entro i detti termini, la persona giuridica mantiene la possibilità di acquisire l'eredità. Manca infatti una espressa disposizione che preveda espressamente la perdita del diritto di accettare. Il tutto fatta salva la decorrenza del termine ordinario di prescrizione decennale del diritto di accettare ovvero della decadenza conseguente al promovimento dell'actio interrogatoria. Insomma: semplicemente tutto da rifare.

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