Vendita in blocco e diritto di prelazione del conduttore. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 3713 del 25 febbraio 2015)
Affinché ricorra la vendita in blocco - la quale esclude il sorgere in capo al conduttore dei diritti di prelazione o di riscatto - non è indispensabile che la vicenda traslativa riguardi l’intero edificio in cui è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti (o cedendi) a un soggetto diverso da colui che conduce in locazione uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari.