Trust e imposta di donazione o successione: non assoggettabilità ad imposizione fiscale del mero atto di dotazione in capo al trustee. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 15453 del 7 giugno 2019)

L'atto di dotazione di un trust non costituisce un trasferimento tassabile ai sensi del D.Lgs.346/1990 in quanto i beni oggetto dell'atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l'obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo talché l'acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell'effettivo arricchimento a cui si correla l'applicazione dell'imposta prevista dal D.Lgs. n.346 del 1990. Inoltre l'atto meramente segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.), peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnalato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto.
Una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata.

Commento

La decisione si impernia sulla distinzione tra atto di dotazione, costitutivo del trust (con il quale il disponente attribuisce il trustee la disponibilità dei beni che ne costituiscono l'oggetto) e atto di distribuzione (che si sostanzia nel trasferimento finale di ricchezza in forza del quale il trustee investe di quanto già oggetto di trust i beneficiari dello stesso). Il primo non è imponibile dal punto di vista della tassazione per il semplice motivo che non si sostanzia nell'attribuzione a titolo di liberalità di alcun diritto. Il trustee non può certamente essere qualificato come soggetto "arricchito" per effetto del trasferimento di quanto costituisce l'oggetto del trust, ma semmai onerato di una serie di obblighi che gli fanno capo. Ben diversamente si atteggia l'atto di distribuzione finale di quanto già in trust ai beneficiari: in tal caso infatti sussisterebbero i presupposti ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione o di donazione. Le citate conclusioni non sono però pacifiche in giurisprudenza: la Cassazione ha infatti avuto modo di osservare come il comma 47° dell'art.2 del d.l. 262/2006 avrebbe istituito una imposta specifica, indipendente dai profili effettuali dell'atto: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-V, 4482/2016; Cass. Civ., Sez. V, 13626/2018.

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