Testamento olografo. Erronea indicazione della data da parte del testatore. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 37228 del 29 novembre 2021)

L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'indicazione della data nella scheda testamentaria olografa svolge molteplici funzioni. In primo luogo sancisce la prevalenza di un testamento rispetto ad un altro proveniente dal medesimo autore. Le ultime volontà più recenti che siano incompatibili con quelle precedenti ne costituiscono revoca implicita (art. 682 cod.civ.). Può inoltre essere importante accertare se il testatore fosse capace di intendere e di volere al tempo in cui il testamento venne redatto. La prova della non veridicità della data è ammessa, ai sensi del III comma dell'art. 602 cod.civ. solo quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (Cass. Civ. Sez. II, 2874/76). E' possibile rettificare la data erronea quando si tratta di giudicare le predette questioni: se però si assumesse che la data di un testamento diverso (testamento che nomini erede altro soggetto, avente data posteriore, dunque prevalente ex art. 682 cod.civ.) da quello in base al quale l'attore sia stato nominato erede non corrisponda a quella reale, occorrerebbe impugnare detto testamento con lo strumento della querela di falso, non potendo essere utilizzato il predetto strumento di cui al III comma dell'art. 602 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 1570/78). Ciò premesso, cosa riferire della "data impossibile", vale a dire di una data che palesemente non può essere quella indicata dal testatore ? (es: 31 febbraio 1980). Secondo la pronunzia in esame essa può venire rettificata dal Giudice, tuttavia in base ad elementi comunque ritraibili dal testamento stesso. Esso sarebbe da considerarsi invalido soltanto quando emergesse che l'errore sia stato intenzionale, potendosi ritrarre un difetto di volontà del testatore in ordine alla manifestazione di ultima volontà.

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