Spetta allo straniero, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, il risarcimento del danno derivante dalla morte del congiunto ex art. 16 disp. sulla legge in generale. (Appello di Lecce, 12 febbraio 2012)

Deve riconoscersi anche ai cittadini stranieri il risarcimento dei danni da morte di congiunto (marito e padre). L’art. 16 delle disp. prel. c.c., infatti, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost. che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Commento

(di Daniele Minussi)
La condizione di reciprocità introduce un meccanismo tale per cui allo straniero viene riconosciuto un diritto semprechè analogo diritto venga riconosciuto al cittadino italiano nel paese di appartenenza dello straniero. Tale dinamica non vale tuttavia per i diritti fondamentali. reputati inviolabili ed assicurati, come tali, a chicchessia per un principio di civiltà. La Corte di merito ha ritenuto che tale consistenza possieda il diritto al risarcimento del danno in capo allo straniero residente in Italia che abbia perduto un prossimo congiunto.

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