Società di persone. Liquidazione della partecipazione del socio in sede di recesso. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26501 dell'8 settembre 2022)

In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone, l'art. 2289, comma 3, cod.civ., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, non è applicabile alla situazione di fatto rappresentata dall'occupazione di un terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci di essa, situazione che solo astrattamente è idonea a far sorgere un credito indennitario in capo all'ente, ma che non costituisce all'attualità una componente attiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rientra la situazione soggettiva afferente all'occupazione abusiva di una parte del terreno di proprietà della società per effetto dell'edificazione di una porzione di un edificio realizzato dai soci ed appartenente a costoro (fattispecie qualificabile nell'ambito dell'art. 938 cod.civ.) nei crediti qualificabili come "operazioni in corso" ex III comma art. 2289 cod.civ.?
La risposta della S.C. è negativa in quanto si tratta di una nera situazione fattuale e non di un diritto soggettivo già esistente: conseguentemente non può essere valorizzato quale componente attiva per addivenire alla liquidazione della quota del socio recedente.

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