Simulazione assoluta. Rilevabilità d'ufficio. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 19097 del 6 luglio 2021)

La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 1414 cod.civ. il negozio simulato è assolutamente improduttivo di effetti tra le parti. Sotto questo aspetto, l'inefficacia assoluta originaria dell'atto assolutamente simulato pare accomunare le sorti del contratto nullo e di quello simulato. Ma il negozio assolutamente simulato è davvero nullo?
Il difetto di causa in concreto, inteso come mancanza pratica di un intento dei contraenti corrispondente alla funzione astratta del negozio, renderebbe la nullità rilevabile d'ufficio dal giudice. Tuttavia è sufficiente rammentare la diversa portata dei nn. 4 e 6 dell'art. 2652 cod.civ., norma dettata in tema di trascrizione, per osservare come non si dia per nulla equiparazione tra contratto simulato (quand'anche venisse in esame un'ipotesi di simulazione assoluta) e contratto nullo. Desta dunque perplessità il dictum di cui alla pronunzia in commento, nella sua lapidaria riconduzione dell'ipotesi afferente alla simulazione assoluta alla radicale invalidità per assenza di causa. In effetti, a ben vedere, il negozio assolutamente simulato non è privo di causa, ma è connotato da u elemento causale che le parti intendono allestire per fornire un'apparenza divergente dal reale assetto di interessi che costituisce l'oggetto della loro volizione effettiva.

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