Rinunzia preventiva alla costituzione di servitù coattiva. Ammissibilità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29311 del 13 novembre 2024)

Una clausola contrattuale che preveda la rinuncia preventiva alla costituzione di una servitù di passaggio coattiva deve essere esaminata attentamente in relazione alla situazione concreta del fondo. In presenza di interclusione relativa, ove l’accesso diretto risulti particolarmente disagevole o oneroso, la rinuncia potrebbe non essere valida se compromette significativamente l’utilizzazione del fondo

Commento

(di Daniele Minussi)
La rinunzia preventiva alla costituzione di una servitù di passaggio coattiva contenuta in una clausola di un contratto deve essere valutata con attenzione: questa è la decisione della S.C., che ancora tale giudizio alla concreta situazione in cui si trova il fondo intercluso. Qualora l'interclusione fosse relativa e l’accesso diretto al fondo risultasse assai disagevole o economicamente oneroso, la validità di una siffatta rinuncia potrebbe essere revocata in dubbio. Così, nell'ipotesi di una severa problematicità di fruizione del fondo, l'atto abdicativo si potrebbe palesare invalido.
.

Aggiungi un commento