Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. Valutazione della meritevolezza di protezione della causa. (Tribunale di L'Aquila, ord. n. 233 del 17 gennaio 2024)

È necessario procedere a valutazione in ordine alla necessaria meritevolezza o meno degli interessi privati sottesi all’atto di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, non solo in relazione ai profili di responsabilità in ordine alla loro custodia o gestione, ma anche sotto l’aspetto del mero risparmio di spesa ovvero nell’ipotesi di mancanza di capacità economica del singolo proprietario.
Ritiene il Tribunale che la questione sollevata sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi, potendo in astratto riguardare un considerevole numero di immobili caratterizzati da problematiche strutturali di diverso tipo presenti sull’intero territorio nazionale, come d’altronde riconosciuto dalla stessa Avvocatura dello Stato nell’atto introduttivo del giudizio (cfr. “non può non stigmatizzarsi detta prassi notarile, che sta prendendo piede, di consentire la trascrizione di atti di rinuncia della proprietà di beni immobili, improduttivi e pericolosi, con l ‘effetto di trasferire in capo allo Stato, e dunque alla collettività, i relativi rischi ed oneri”).
A fronte di tali dati, è pertanto logico presumere che anche in futuro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio continueranno a promuovere giudizi analoghi volti alla declaratoria di invalidità o inefficacia degli atti con cui i privati rinunciano al diritto di proprietà sui beni immobili. Sulla base di tutto quanto sopra esposto, dunque, si ritiene siano configurabili presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione dell’art. 363-bis c.p.c., apparendo opportuno – anche per le finalità deflattive del contenzioso potenziale a fronte di filoni giurisprudenziali di merito discordanti – consentire alla Corte di Cassazione l’esercizio della sua funzione nomofilattica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai rilevante la decisione della Corte di merito aquilana, la quale ha ritenuto, stante la potenziale diffusione del problema di cui era stata investita, di rimettere alla Cassazione l'enunciazione del principio di diritto al quale fare riferimento al fine di poter decidere la controversia. Il tema sostanziale è infatti costituito dalle condizioni alle quali risulta legittimo operare la rinunzia al diritto di proprietà relativo ad un bene immobile. Per effetto di tale rinunzia, infatti, il bene diverrebbe, ai sensi dell'art. 827 cod.civ., di proprietà dello Stato. Ha osservato da tempo l'Avvocatura dello Stato, in un articolato parere, come tale attività negoziale potrebbe essere contrassegnata dall'illiceità della causa, nella misura in cui in concreto le motivazioni dell'atto dismissivo consistessero nel voler porre a carico dello Stato gli oneri di custodia del bene ovvero addirittura quelli di bonifica o di messa in sicurezza (si pensi allo sversamento sul suolo di rifiuti tossici, alla presenza di sostanze pericolose et similia). Ne è scaturito un vivace dibattito: forse che i cittadini siano indissolubilmente legati ai loro beni, divenuti non solo improduttivi, bensì anche economicamente insostenibili a cagione della pressione fiscale? Alla Suprema Corte l'ardua sentenza, che non potrà non fare perno sia sul concetto di liceità della causa, sia su quello di meritevolezza di tutela della stessa.

Aggiungi un commento