Retratto successorio, successione per rappresentazione e legittimazione attiva all'azione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 594 del 15 gennaio 2015)

In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al de cuius, sicché egli in qualità di successore jure proprio nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto successorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
In via generale si nega che sia trasmissibile agli eredi i diritti scaturenti dall'art. 732 cod.civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 4277/12; Cass.Civ. Sez.II, 11551/92). E’ stato osservato che il diritto di riscatto possiede natura personalissima, esprimendo una deroga rispetto al principio generale dell'autonomia negoziale, che non può venire esteso oltre i casi espressamente contemplati (Cass.Civ. Sez.II, 5795/82).
E nell'ipotesi di successione per rappresentazione? Vale la conclusione diametralmente opposta.
Colui che succede in luogo e vece di chi non può (premorienza, indegnità, scomparsa) o non vuole (per avervi rinunziato) accettare l'eredità è dotato della stessa legittimazione attiva che sarebbe stata di competenza del rappresentato. Pertanto se a costui fosse spettata azione ex art.732 cod.civ. in riferimento ad atti di alienazione compiuti da coerede sul bene comune ereditato, paritetica legittimazione attiva spetterà al rappresentante.

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