Responsabilità personale di chi agisce "in nome e per conto" dell'associazione non riconosciuta. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 1489 del 21 gennaio 2019)
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, co. 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.