Responsabilità personale di chi agisce "in nome e per conto" dell'associazione non riconosciuta. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 1489 del 21 gennaio 2019)

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, co. 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone in luce che, in tema di associazioni prive di riconoscimento, la responsabilità solidale prevista dalla legge non è collegata all'aspetto formale della carica (cfr. Cass.. Civ., Sez. VI-T, 2169/2018; Civ., Sez. III, 18188/2014), bensì al concreto svolgimento (dunque anche da parte del mero associato) di attività che comporti la spendita del nome dell'associazione e l'assunzione di impegni in nome e per conto della stessa.

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