Presupposti di operatività dell'obbligazione collatizia. Adempimento di terzo da parte del coniuge del defunto in regime di comunione legale dei beni.(Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 1506 del 22 gennaio 2018)

Il presupposto dell'obbligo di collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., è che il soggetto ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo. Ne deriva che, se durante la vita del de cuius il coerede ha acquistato direttamente dal venditore la nuda proprietà di un immobile dopo che questo era stato oggetto di un preliminare di vendita concluso dalla madre con prezzo interamente da lei pagato, in sede di divisione dell'eredità paterna non vi è alcun obbligo di collazione in relazione a quell'immobile, in quanto il de cuius, sebbene fosse sposato in regime di comunione legale con la madre dell'acquirente, non ha mai acquistato il diritto reale trasferito al figlio, né ha sostenuto esborsi affinché il figlio lo acquistasse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non convince nella sostanza l'iter argomentativo della S.C., che qualifica come credito l'esborso di denaro (operato dalla madre, coniuge del de cuius in comunione legale dei beni al tempo dell'acquisto immobiliare) per un debito altrui (del figlio).
Nell'occasione di un acquisto immobiliare la madre corrisponde l'integralità del prezzo, pur acquisendo il solo diritto di usufrutto mentre il figlio diviene nudo proprietario del bene. La fattispecie, qualificabile in chiave di adempimento di terzo e, conseguentemente, di donazione indiretta, come tale, sarebbe soggetta a collazione ai sensi dell'art. 737 cod.civ.. Nel caso in esame tuttavia non si tratta della successione della donante, ma del di lei coniuge. Quale effetto sortisce la situazione di comunione legale dei beni vigente tra de cuius e la donante? Secondo i Giudici il diritto di credito non viene acquisito automaticamente alla comunione ex art.177 cod.civ.: ne segue che il de cuius non ne è divenuto titolare pro quota. Il ragionamento, invero implicito, è che l'esborso della madre in favore del figlio di denaro appartenente alla comunione avrebbe potuto determinare l'insorgenza di un diritto di credito (ma a favore di chi? della comunione? del marito?). Se, come sembra, il detto diritto non già sarebbe insorto in favore della comunione, bensì del solo coniuge in ordine alla disposizione di denari comuni, tale diritto ben avrebbe potuto essere annoverato tra gli elementi appartenenti all'asse ereditario. Non tuttavia oggetto di collazione neppure seguendo tale percorso interpretativo.

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