Pluralità di titoli di provenienza dei beni dividendi e criteri di assegnazione di beni non comodamente divisibili. Autonomia delle masse divisionali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3512 del 6 febbraio 2019)

Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., esistente tra medesimi soggetti ma in virtù di titoli diversi, da luogo alla formazione di autonome masse. Ciò impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico–cronologico, occorre siano poste in essere partendo dallo scioglimento della comunione più risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive, senza che la valutazione delle richieste concorrenti di attribuzione sia influenzata dall'esito delle precedenti attribuzioni che hanno posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando i titoli di provenienza dei beni ricadenti nella comunione tra più soggetti sono diversi, ciascuna massa divisionale deve essere considerata in sè e per sè anche in riferimento al criterio di assegnazione di cui all'art. 720 cod.civ., riferito ai beni non comodamente divisibili. Nè può il Giudice tener conto delle risultanze della assegnazione già operata sciogliendo la comunione risultante da uno dei titoli e, sulla scorta di ciò, assegnare il bene non comodamente divisibile ad uno dei convididenti. Nel caso concretamente posto all'attenzione dei giudicanti, in grado d'appello era stato invece attribuito ad una condividente la proprietà esclusiva di un bene immobile comune non divisibile, tenendo conto, ai fini dell'individuazione del maggior quotista sul predetto bene, della precedente assegnazione ad altro condividente della proprietà piena di un diverso bene immobile comune, proveniente da titolo diverso. Dunque quando in una divisione i titoli sono diversi, non viene in considerazione soltanto il problema, fiscale, delle c,d, "masse plurime".

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