Permesso di costruire in deroga. Tempo del rilascio e violazione delle distanze legali tra costruzioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18499 del 4 settembre 2020)

In materia di controversie tra privati proprietari relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni, il permesso di costruire in deroga, di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, deve necessariamente precedere la realizzazione dell'intervento edilizio e non può indirettamente comportare quale effetto la sanatoria dell'eventuale illecito, tenuto conto del carattere eccezionale del potere derogatorio che deve, pertanto, essere inteso in termini restrittivi, nonché della necessità di proteggere l'affidamento del privato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Permesso in deroga solo prima di costruire e non dopo aver costruito: la S.C. ha rilevato infatti come la facoltà di derogare alle vigenti disposizioni urbanistiche può essere esercitata esclusivamente nei casi previsti dalla legge, ma solo in via preventiva, al momento, cioè, del rilascio del titolo edilizio. Essa non può essere esercitata ex post per una costruzione realizzata in difformità dalle vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie. In relazione ad essa può unicamente farsi ricorso (a parte la normativa sul c.d. condono) all'art.13 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 36 T.U. Edilizia) essendo esclusa, nel vigente ordinamento, l'esistenza di poteri di sanatoria in deroga (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5622).

Aggiungi un commento