Muro di contenimento del dislivello naturale del terreno. Vale ai fini del computo delle distanze legali tra costruzioni? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14710 del 29 maggio 2019)

In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte deputata a svolgere la specifica funzione dello stesso e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il muro di sostegno del terrapieno non conta ai fini del computo delle distanze tra costruzioni, rilevanti ai sensi dell'art. 873 cod.civ. (norma che fa peraltro salva l'efficacia, sancita espressamente come prevalente, dei regolamenti comunali in materia): questa è, in sintesi, la portata della decisione che qui si commenta. Per la parte dei muro che ecceda la quota del piano di campagna del terreno sovrastante può tuttavia ben valere una differente valutazione, in dipendenza dell'altezza dl tale porzione del manufatto.

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