Migliorie eseguite su un bene ricadente nella comunione ereditaria incidentale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 8938 del 31 marzo 2021)
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ., - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.