Migliorie eseguite su un bene ricadente nella comunione ereditaria incidentale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 8938 del 31 marzo 2021)

Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ., - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il ricorso ai principi di cui all'art. 1150 cod.civ. ovvero a quelli della gestione di affari altrui conduce a differenti esiti pratici. Infatti nel primo caso non è stabilito il rimborso delle spese, bensì la corresponsione di una mera indennità. Essa è inoltre subordinata alla permanenza dei miglioramenti al tempo della restituzione e limitata all'incremento di valore le bene per effetto degli stessi (quando non addirittura alla minor somma tra tale incremento e l'importo della spesa sostenuta nel caso di possesso di mala fede). Il riferimento alla normativa in materia di gestione di affari consente invece di parlare appropriatamente di rimborso delle spese eseguite, senza che sia necessaria la sussistenza dei requisiti di cui sopra. La S.C., nella fattispecie, ha deciso in quest'ultimo senso, pur limitando ogni incremento legato alla svalutazione della moneta, qualificando il credito come di valuta e non di valore.

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