Maso chiuso e successione per rappresentazione. Valutazione dei requisiti preferenziali per l'assunzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24216 del 4 ottobre 2018)

In tema di maso chiuso, ai fini della valutazione della ricorrenza dei requisiti preferenziali posti dall'art. 14 l.p. Bolzano n. 17 del 2001 per l'assunzione del maso stesso, non rileva, in caso di vocazione per rappresentazione, la posizione del rappresentato, ma quella del rappresentante, poiché l'istituto in questione, diretto alla preservazione dell'agricoltura di montagna ed alla tutela della minima unità colturale, è ispirato alle garanzie di continuazione, in ambito familiare, dell'attività aziendale da parte di chi abbia un particolare legame con il detto maso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si trattava di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge provinciale ai fini dell'assunzione del maso chiuso da parte dell'erede del titolare venuto meno. Non potendo venire alla successione la sorella del defunto (in quanto premorta), si poneva il tema della successione jure rapresentationis di costei, vale a dire la di lei figlia. Il soggetto rappresentante, tuttavia, non presentava i requisiti idonei all'assunzione, se valutati per l'appunto in capo alla medesima, di modo che il maso veniva assunto da altra sorella del defunto, che vantava requisiti idonei all'assunzione.
Insomma: la situazione deve essere valutata in relazione alla figura del rappresentante e non già a quella del rappresentato.

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