I rappresentanti (successione per rappresentazione)



Nel corso dell'esame che segue verrà messo a fuoco l'ambito soggettivo dei rappresentanti, vale a dire dei soggetti che si giovano del fenomeno della rappresentazione, venendo alla successione in luogo del rappresentato. In relazione a questo aspetto non sarà ininfluente sottoporre ad analisi i requisiti attinenti la capacità di succedere del rappresentante. Cosa riferire nell'ipotesi di successione anomala, quale ad esempio quella attinente al c.d. "maso chiuso"? E' stato deciso al riguardo come sia necessario che il rappresentante possieda i requisiti soggettivi previsti al riguardo dalla legge speciale per l'assunzione del maso (Cass. Civ., Sez. II, 24216/2018).
Ci si interroga se il rappresentante debba essere capace al momento in cui si apre la successione ovvero nel tempo in cui si manifesta l'impossibilità di accettare l'eredità o la rinunzia da parte del rappresentato. In proposito occorre notare come la naturale efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità (art.459 cod.civ.) non possa non implicare l'accoglimento della prima soluzione, dal momento che non si può ipotizzare soluzione di continuità dei rapporti giuridici già facenti capo al de cuius, destinati a proseguire, a far tempo dalla morte di costui, in capo al successore, sia pure jure rapresentationis nota1. La questione non è irrilevante, come vedremo in tema di apprezzamento della possibilità per i concepiti di succedere per rappresentazione al genitore. Per quanto riguarda i non concepiti è immediatamente possibile riferire dell'inoperatività dell'istituto, stante il modo di disporre dell'art. 462 cod.civ.: il concepturus infatti non può dirsi successibile ex lege , potendo il medesimo essere destinatario soltanto di esplicite disposizioni testamentarie.

Sottoporremo infine a disamina la disciplina dell'estensione del diritto di rappresentazione che segue al venir meno del rappresentante e la divisione che opera all'interno di ciascuna stirpe (art.469 cod.civ.) nonchè l'interazione dell'istituto rispetto alla collazione (art.740 cod.civ.).

Note

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Cfr. Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.212. Contra Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.313, che distingue tra colui che, come il rappresentato, succederebbe direttamente (in relazione al quale la capacità dovrebbe dunque sussistere nel tempo di apertura della successione) e chi invece succede in via indiretta.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 31-2009/T, In tema di rappresentazione in linea collaterale, franchigia

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