Leasing finanziario e pattuizione di interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia. Nullità ex lege 108/1996. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27442 del 30 ottobre 2018)

E' nullo il patto apposto al contratto di leasing con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La legge 108/1996 non prevede alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori. Comunque il superamento del tasso soglia di cui alla riferita normativa produce la nullità della relativa pattuizione. Nè differenza si rinviene nella formulazione della norma penale di cui all'art. 644 c.p.. Quando si consideri che anche la circolare della Banca d'Italia in data 3 luglio 2013 suppone che la natura moratoria degli interessi non ne escluda l'assoggettamento alle prescrizioni di cui alla predetta legge, ne segue come non possa non considerarsi radicalmente invalida la pattuizione in forza della quale erano stati convenuti interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia al tempo del perfezionamento del contratto. Nel caso di specie trattavasi di leasing finanziario i cui canoni non erano stati corrisposti regolarmente dall'utilizzatore, con conseguente applicazione da parte dell'istituto bancario degli interessi moratori convenzionali. Da osservare come la S.C. riferisca la prescrizione di cui al II comma dell'art. 1815 cod.civ. ai soli interessi corrispettivi. Dunque nel caso in esame (interessi moratori convenzionali) la norma non sarebbe applicabile, con la conseguenza che risulterebbero dovuti gli interessi moratori nella misura legale.

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