Le dichiarazioni di parte contenute nell'atto traslativo della proprietà in ordine alla libertà dei beni non sono eseguite sotto giuramento. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 58225 del 21 dicembre 2018)

Stante la non riferibilità al contratto di compravendita di una funzione di attestazione di verità in ordine all'esistenza di garanzie reali o di vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro sul bene oggetto della cessione, deve escludersi in radice la configurabilità del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in relazione a false dichiarazioni rese dalle parti al notaio rogante in ordine alla libertà del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le dichiarazioni che le parti svolgono all'interno del congegno contrattuale e di cui il notaio da atto non sono, di norma "giurate", vale a dire effettuate previa ammonizione relativa all'obbligo di dire la verità e rese sotto il vincolo giuridico del giuramento. Fanno eccezione quelle che la legge intende siano poste in essere con tale modalità, quali ad esempio quelle afferenti alla situazione urbanistica degli immobili trasferiti ovvero quella relativa al tracciamento degli strumenti di pagamento utilizzati oppure ancora quella intesa a riferire dell'eventuale ausilio di un mediatore. Non è altrettanto a dirsi per la dichiarazione svolta in un atto di cessione di quote societarie in relazione all'esistenza di pesi o vincoli. Non commette pertanto falso ideologico il venditore che abbia, contrariamente al vero, dichiarato in atto l'assenza di pesi sulle quote sociali oggetto di alienazione, in effetti sottoposte a pignoramento.

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