Imposta complementare: a differenza rispetto a quella principale non è consentito che l’avviso di accertamento sia destinato anche al notaio rogante. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2403 del 31 gennaio 2017)
Deve ritenersi che quando l’imposta pretesa dall’amministrazione è complementare, come ad esempio la maggiore imposta derivante dall’attività di accertamento sostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d’azienda volta a rettificare il valore dichiarato nell’atto, detta natura non consente di emettere l’avviso di liquidazione nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta principale, la sua responsabilità non si estende tuttavia al pagamento dell’imposta complementare e suppletiva di registro.