Fondo intercluso: servitù di passo pedonale o anche veicolare? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12088 dell’8 maggio 2019)

Ai sensi dell'art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare.

Commento

Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. il fondo servente era costituito da una minuscola striscia di terreno priva di valore, mentre il fondo dominante, intercluso rispetto alla pubblica via, era potenzialmente destinato a vigna e utilizzabile come terreno agricolo o deposito materiale. Ciò premesso, il principio cardine (cfr. Cass. Civ., 1558/1989) per stabilire se la servitù di passaggio debba essere costituita soltanto per il transito pedonale oppure anche per quello veicolare (come nell'ipotesi in considerazione), è stato focalizzato nella comparazione degli opposti interessi in gioco.

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