Falsità ideologica commessa dal privato e obbligo giuridico di dichiarare la verità. Rilevanza ai fini dell’atto pubblico. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 5365 del 5 febbraio 2018)

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente; ne deriva che non può integrare il reato de qua la falsa denuncia di smarrimento di un “documento” effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l’autorità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretti di risparmio al portatore ricevuta a verbale dalla polizia giudiziaria).

Commento

(di Daniele Minussi)
L'attività notarile conosce quotidianamente la rilevanza del problema: ogni atto che comporti trasferimenti immobiliari necessita di attestazioni giurate rese dalle parti relativamente a plurimi elementi. Si pensi ai provvedimenti autorizzatori edilizi, alle modalità di pagamento espresse dall'indicazione degli strumenti finanziari utilizzati per corrispondere il prezzo: non sempre esiste una adeguata consapevolezza circa le conseguenze giuridiche di indicazioni non rispondenti al vero. La pronunzia in esame viene a circoscrivere la portata della condotta del privato che abbia effettuato una dichiarazione (scientemente!) non veritiera, escludendone l'illiceità penale, a cagione del fatto che il pubblico ufficiale verbalizzante non fosse destinatario di una specifica norma giuridica che gli attribuisse la funzione di provare la veridicità del fatto denunciato.
Se si pone mente al fatto che la dottrina penalistica reputa che, in tema di reato di falso, il dolo sia "in re ipsa" giungeremmo a conseguenze potenzialmente aberranti. Da un lato infatti non avrebbe, come nel caso di specie, commesso reato di falso il privato che avesse consapevolmente denunciato ad un ufficiale di PG di aver smarrito un documento che in effetti ben sapeva non essere stato smarrito, dall'altro invece sarebbe colpevole di falsità ideologica il privato che, anche senza accorgersi, avesse indicato un numero di assegno errato al notaio in sede di indicazione degli strumenti di pagamento ai sensi della c.d. "legge Bersani".

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