Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. Presupposti per l'emanazione della pronunzia costitutiva. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30427 del 26 novembre 2024)

La sentenza che dispone il trasferimento coattivo di un bene ai sensi dell’art. 2932 cod.civ. presuppone l’identità strutturale e funzionale del bene oggetto del preliminare di vendita con quello esistente al momento della sentenza. L’effetto traslativo è precluso se vi sono difformità sostanziali riguardanti nuove edificazioni non contemplate nel preliminare, che modificano radicalmente la struttura e la funzione originariamente pattuite

Commento

(di Daniele Minussi)
il problema evocato dalla pronunzia in commento è proprio quello di sindacare i limiti entro i quali è possibile rinvenire quell'identità sostanziale del bene tra quello descritto nel preliminare e quello concretamente esistente nel momento in cui dovrebbe pronunziarsi la pronunzia costitutiva che ne dovrebbe sancire il trasferimento in capo al promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 cod.civ..
Radicali difformità e nuove edificazioni risulterebbero preclusive all'emanazione della sentenza costitutiva.

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