Divisione ereditaria e delazione per rappresentazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 33438 del 17 dicembre 2019)

Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Con la pronunzia in esame viene messa a fuoco la concreta modalità operativa dell'operazione divisionale relativa ad una comunione ereditaria quando abbia luogo la delazione per rappresentazione. Che in tale caso la ripartizione dei lotti debba essere fatta per stirpi non stupisce. Infatti qualora la porzione, all'esito del procedimento divisionale, invece che al potenziale erede, il quale non viene alla successione (in quanto predefunto, indegno, rinunziante) sia attribuita ai di lui discendenti nella stessa consistenza che avrebbe avuto qualora fosse stata assegnata al rappresentato è conforme a logica. Un'assegnazione per capi infatti si sostanzierebbe in un'eventuale "espansione" della parte da assegnare ai rappresentanti in dipendenza del loro numero. La peculiarità della sentenza è costituita piuttosto dall'aver messo a fuoco come il lotto divisionale sia attribuito ai rappresentanti in via unitaria, senza che si faccia ulteriormente luogo ad un riparto "interno" tra gli stessi. In conseguenza verrà creata una ulteriore (eventuale) comunione incidentale, a propria volta potenzialmente originante autonomo procedimento divisionale.

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