Distanze legali tra le costruzioni. Abbattimento e ricostruzione del fabbricato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28297 del 15 ottobre 2021)

Ai fini della disciplina in tema di distanze legali, rientra nel concetto di ristrutturazione anche l'abbattimento dell'edificio con sua ricostruzione negli esatti termini del preesistente.
Deve esser accertato se anche le modifiche apportate abbiano portato all'aumento della volumetria ovvero modificato la sagoma esterna ovvero ampliato la superficie utile poiché, in tal caso, dette modifiche sono da qualificare siccome nuova costruzione con le conseguenze in tema di distanze da rispettare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando l'abbattimento e la ricostruzione della edificazione precedentemente esistente da luogo ad un incremento (della volumetria ovvero della superficie utile) oppure ad una variazione della sagoma, va considerata, ai fini delle distanze legali, come "nuova costruzione". Ne discende come tale manufatto "nuovo" debba rispettare i detti limiti quand'anche quello precedentemente esistente fosse soggetto a differenti prescrizioni. La regola relativa alle distanze non si applica invece agli ampliamenti delle costruzioni preesistenti che non producano modifiche della precedente sagoma in altezza o in larghezza sul fronte verso il confine (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14543/04).

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