Distanze legali tra costruzioni. Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12751 dell'11 maggio 2023)

In tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la nozione di “ristrutturazione edilizia” in esito all'entrata in vigore della l. 120/2020. Possono infatti venire in considerazione anche demolizioni integrali con susseguente ricostruzione a nuovo pure con una foggia differente rispetto a quella preesistente. In ogni caso ciò che conta, ai fini del rispetto della normativa sulle distanze tra le costruzioni, è che venga rispettata la linea di confine del fabbricato demolito. La conclusione vale quand'anche la distanza alla quale si trovasse l'edificio preeistente, allora rispondente alla legge, fosse inferiore rispetto a quella minima attualmente prevista dalla normativa urbanistica.

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