Distanza tra costruzioni: i cortili non contano. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 4025 del 9 febbraio 2023)

Le norme sulle distanze tra le costruzioni contenute nel codice civile nonché quelle, più restrittive, che integrano le prime devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio esistente tra edifici e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili, le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto che risulti interposto un cortile tra due edificazioni non sposta nulla in termini di vincolatività della normativa in materia di distanze tra costruzioni.

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