Difetto di menzioni urbanistiche e divisione giudiziale. Equiparazione rispetto alla divisione convenzionale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2675 del 5 febbraio 2020)

Non vi sono valide ragioni per differenziare il trattamento normativo dell'atto divisionale in base al tempo di edificazione dell’immobile abusivo in esso dedotto, e quindi per escludere la nullità dello scioglimento della comunione relativa ad edificio irregolare sol perché questo sia stato costruito anteriormente all’entrata in vigore della l. 47/1985.
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica" e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione si rifa largamente a quella assunta dalla recente Cass. Civ., Sez. Unite, 25021/2019, a proposito della quale si è anche parlato della creazione di una speciale categoria di atti (costitutivo-traslativi) accanto a quella degli atti aventi carattere costitutivo e dichiarativo. Se le SSUU avevano deciso che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria dovevano reputarsi soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non fossero risultati gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera fosse stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (ragionamento ribadito, nonostante il diverso tenore letterale dell'art. 40, L. 28 febbraio 1985, n. 47 rispetto a quello dell'art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), analogamente si esprime la pronunzia che qui si annota in relazione all'esito della divisione giudiziale.

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