Limite dell'effetto retroattivo relativamente ai frutti (divisione)



Nel momento in cui viene effettuata in sede divisionale l'assegnazione dei beni a ciascuno dei condividenti appare pacifico che la dichiaratività propria della divisione e la retroattività che la caratterizza non si spingono fino al punto da ritenere il condividente obbligato alla restituzione dei frutti percepiti durante lo stato di comunione nota1 (se non in relazione a quelli che sono maturati in riferimento ad un possesso esclusivo difforme dunque dalla titolarità comune; cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4633/91). La stessa cosa deve dirsi per quanto attiene agli incrementi eventualmente apportati ai bene comune nel tempo che precede l'assegnazione (Cass. Civ., Sez. II, 21013/11).

Il condividente si considera ex tunc proprietario esclusivo del bene assegnatogli in proprietà esclusiva soltanto ai fini distributivi. Non si reputa, secondo l'opinione del tutto prevalente nota2, che si produca l'ulteriore effetto modificativo delle situazioni attive e passive facenti già capo a ciascuno dei condividenti o dai terzi durante la situazione di contitolarità.

Con ciò non si deve mettere in dubbio il meccanismo della retroattività (come pretenderebbero i fautori della tesi della natura costitutiva della divisione). Si rifletta che anche in tema di condizione, in relazione alla quale la retroattività degli effetti è esterna o reale, non mancano deroghe al principio: ai sensi dell'art. 1361 cod.civ. non sono infatti dovuti i frutti percepiti se non dal giorno in cui la condizione si è avverata. Analogamente dispone l'art. 646 cod.civ. in materia di istituzione d'erede sottoposta a condizione: l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Pertanto se a Primo ed a Secondo viene lasciata in eredità un'azienda produttiva ed una serie di terreni non produttivi ed in sede divisionale a Primo viene assegnata l'azienda ed a Secondo i terreni, quest'ultimo non deve restituire all'altro la metà di quanto percepito durante il tempo in cui i diritti erano comuni sull'intero asse nota3.

Note

nota1

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.718; De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.25.
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nota2

Così, tra gli altri, Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.487.
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nota3

Nessun problema riguardo ai frutti non ancora separati che saranno di esclusiva proprietà del condividente al quale è stato attribuito il bene fruttifero. Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2975/91; Cass. Civ. Sez.II, 2320/87 . In dottrina Bighetti Azzolini, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.591.
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Bibliografia

  • BIGHETTI AZZOLINI, Padova, Cian Trabucchi comm.breve cod.civ., 1994
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000

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