Garanzie tra condividenti



Ai sensi dell'art. 758 cod.civ. i condividenti si devono vicendevole garanzia per le molestie ed evizioni derivan­ti da causa anteriore alla divisione. Il II comma della norma citata dispone che la garanzia non ha luogo se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione o se il condividente soffre l'evizione per propria colpa.

La funzione di questa garanzia è quella di ripartire tra tutti i condividenti, pro quota rispetto agli assegni, il pregiudizio delle pretese che terzi possano avere relativamente ai beni oggetto della divisione nota1. Ad esempio Tizio, al quale è stato assegnato un appartamento tra quelli dell'asse ereditario subisce l'espropriazione forzata da parte di un creditore ereditario (Cass. Civ. Sez. II, 796/86 ).

L'ambito di applicazione della garanzia non si limita alla divisione ereditaria, essendo pacifica la riferibilità della disposizione in esame anche alla divisione giudiziale, a quella effettuata dal testatore ovvero a quella afferente alla divisione di beni comuni la cui provenienza non sia ereditaria nota2.

La ratio della garanzia per evizione nella divisione si differenzia nettamente da quella che è insita nella garanzia per evizione prevista dalla legge in materia di vendita (artt. 1483 e ss. cod.civ.)nota3. Come detto il rimedio in esame ha lo scopo di dividere non soltanto gli elementi attivi propri dei beni comuni, bensì anche gli eventuali elementi negativi, quali le pretese di terzi. E' estranea, in materia divisionale, l'idea di una qualche forma di responsabilità degli altri condividenti. Nella vendita, al contrario, la garanzia per evizione è volta ad eliminare il danno che può anche essere riconducibile ad una condotta inadempiente del venditore, il quale di conseguenza può esser tenuto a risarcire il danno.

Note

nota1

La dottrina è concorde nel ritenere a fondamento della garanzia per evizione il principio dell'oggettività proporzionale tra lotti e quote. Si vedano, tra gli altri, Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990, pp.46 e ss.;Lener, La comunione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.329; Moscati, Divisione, in Enc. giur. Treccani, p.2.
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nota2

Cfr. Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.494; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.212; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.491.
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nota3

V. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.719; Azzarriti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.751. La garanzia in esame prescinde dalla colpa di alcuno dei condividenti ed in ciò differisce notevolmente dalla garanzia per evizione prevista in tema di compravendita, la quale si fonda su una specifica inadempienza del venditore.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MINERVINI, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990
  • MOSCATI, Divisione, Enc.giur. Treccani

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