Designazione dell'amministratore di sostegno. Reclamo avverso il relativo provvedimento. Quale il giudice chiamato a decidere? (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 32071 del 12 dicembre 2018)

I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio judicii".

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura di giurisdizione volontaria insita nel provvedimento di nomina di amministratore di sostegno determina nell'art.739 c.p.c. la norma di riferimento: la competenza pertanto spetta al tribunale, nella composizione collegiale (e non monocratica). In ogni caso risulta praticabile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di appello, dal momento che la proposizione dell'impugnazione quand'anche davanti ad un giudice differente da quello indicato dalla legge determina comunque (translatio judicii) l'instaurazione di un valido rapporto processuale atto a proseguire innanzi al giudice competente.

Aggiungi un commento