Deliberazioni dell'assemblea condominiale viziata: distinzione tra nullità e annullabilità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15523 del 20 giugno 2013)

In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’articolo 1137, ultimo comma, c.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135, n. 2 e n. 3, .c., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Circa la distinzione tra deliberazioni affette da radicale nullità e deliberazioni assembleari semplicemente annullabili (dunque provvisoriamente efficaci) si veda la precedente Cass. SSUU 4806/2005. Nel caso specifico era stata stabilita la ripartizione delle spese tra condomini in maniera difforme rispetto alle tabelle millesimali vigenti. La relativa decisione è meramente annullabile e non nulla.

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