Condominio. Crediti afferenti la prestazione del servizio di portineria, individuazione del soggetto passivo. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 6331 del 25 febbraio 2022)

Per le spese necessarie per la prestazione di un servizio di interesse comune, quale quello di portierato, la nascita dell'obbligazione contributiva in capo al condomino coincide con l'erogazione effettiva del servizio, con la conseguenza che l'obbligo grava su chi sia titolare dell'immobile al momento della prestazione del portiere. Restano tuttavia a suo carico le spese di giudizio perché in qualità di proprietario è l’unico che può manifestare il dissenso alla causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Su chi grava l'onere della spesa relativa al servizio del portinaio (cfr. sul tema, in generale, Cass. Civ. Sez.II, 962/86) dello stabile condominiale? La soluzione della Corte è logica: su colui che risulta essere proprietario al tempo della concreta erogazione delle prestazioni di guardiania e portierato.

Aggiungi un commento