Condominio: proprietario dell'ultimo piano e trasformazione della copertura in terrazzo ad uso esclusivo. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 917 del 10 gennaio 2024)

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali. Dette opere non costituiscono – quindi – innovazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi dell’art. 1120 cod.civ., poiché la norma riguarda non le opere intraprese dal singolo per realizzare un miglior uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 cod.civ., ma quelle volute dall’assemblea condominiale con la maggioranza prescritta. Occorre tuttavia considerare che l’art. 1120, comma 2 cod.civ., nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all’art. 1102 cod.civ., in tal caso dovendosi accertare, oltre alla compatibilità dell’intervento con i limiti derivanti dall’art. 1102 cod.civ., il rispetto dell’ultimo comma dell’art. 1120 cod.civ., alla luce del necessario coordinamento normativo che deve farsi tra l’art. 1102, l’art. 1120 e, ove si tratti di interventi sulle parti esclusive, con l’art. 1122 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può il condomino che sia proprietario dell'unità immobiliare posta all'ultimo piano trasformare la copertura in lastrico solare ad uso esclusivo? La risposta della Cassazione è affermativa, sia pure ricorrendo precisi presupposti. Anzitutto l'intervento non deve alterare la funzione di protezione e di isolamento rispetto all'edificio nè la consistenza del manufatto che deve sostanzialmente non risultare stravolta. Non può non palesarsi la delicatezza, in questa valutazione, il tema dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale. Estranea, invece, è la ponderazione del criterio di cui all'art. 1120 cod.civ.: non si tratta infatti di valutare innovazioni che debbano essere introdotte sugli enti comuni a spese comuni, bensì modificazioni del bene comune (il tetto) che hanno a che fare con l'utilizzo dell'ente ad esclusivo vantaggio (e a spese) di un solo condomino. Norma di riferimento è dunque l'art. 1122 cod.civ., alla stregua del quale "...nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio".

Aggiungi un commento