Concordato preventivo, esercizio della facoltà di scioglimento del vincolo contrattuale, preliminare inadempiuto e abuso del diritto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26568 del 23 novembre 2020)

In materia contrattuale la figura dell'abuso del diritto trova il proprio fondamento costituzionale nel dovere di solidarietà posto dall'art. 2 della Cost., e riflessi positivi sia in campo contrattuale sia in campo processuale. Mentre l'imposizione dei doveri di correttezza e buona fede mira a sanzionare le modalità scorrette con le quali vengono perseguite finalità consentite dall'ordinamento, l'abuso del diritto si attaglia piuttosto ad utilizzi per finalità diverse da quelle previste dall'ordinamento con conseguenti riflessi sul possibile scarto tra la causa tipica e la c.d. causa concreta intesa come funzione economico-pratica che il singolo contratto tende a realizzare, indipendentemente dalla sua corrispondenza al modello legale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso in esame, il promittente venditore, procrastinando dolosamente la stipula del contratto definitivo nonostante l’intervenuto integrale pagamento del prezzo e l’immissione del promissario acquirente nella detenzione dell’immobile destinato ad abitazione principale, depositava (successivamente alla proposizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. da parte di quest'ultimo), domanda di concordato preventivo. Il relativo piano contemplava nell’attivo anche l’immobile de quo, sulla scorta della facoltà di scioglimento del contratto ex art. 169 bis l.f. e della susseguente iscrizione al chirografo del relativo indennizzo in favore del promissario acquirente, che avrebbe pertanto dovuto subire una falcidia pari all'85% del prezzo già versato. Premesse tali notazioni fattuali, la S.C. ha pertanto avuto modo di osservare come tale condotta si sostanzi nella palese violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 cod. civ.. Osservato come la duplice valenza (negoziale e processuale) dell’istituto concordatario permetta di fare riferimento ai principi relativi ad entrambi gli ambiti con riferimento alla buona fede contrattuale e processuale, nella duplice variante dell’abuso del concordato (ove l’accesso al procedimento sia strumentale a fini diversi da quelli per i quali l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento) o nel concordato (ove l’utilizzo in concreto dello strumento persegua funzioni distoniche o distorte rispetto alla sua funzione) si è pervenuti ad una esegesi della fattispecie alla luce della figura dell'abuso del diritto. Il tutto dopo aver rammentato che, proprio nella materia concorsuale, la giurisprudenza ha espresso una propensione specifica a fare ricorso alla figura dell’abuso del diritto onde sanzionare le condotte del debitore contrarie a correttezza e buona fede Venendo più specificamente al caso che ne occupa, la valenza al tempo stesso negoziale e processuale dell’istituto concordatario consente di attingere ai principi gradualmente affermatisi nell’uno e nell’altro campo, in termini di buona fede contrattuale e processuale, nella duplice (e assai sottile) variante dell’abuso del concordato (ove l’accesso al procedimento sia strumentale a fini diversi da quelli per i quali l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento) o nel concordato (ove l’utilizzo in concreto dello strumento persegua funzioni distoniche o distorte rispetto alla sua funzione). Non è dunque un caso che, proprio nella materia concorsuale, la giurisprudenza si sia rivelata incline a ricorrere alla figura dell’abuso del diritto a presidio della correttezza del debitore, permettendo al giudice di sanzionare condotte opportunistiche, ingiustamente pregiudizievoli dello strumento concordatario (cfr. Cass. SSUU, 9935/2015; Cass. 5677/2017, 25210/2018, 30539/2018, 7117/2020).

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