Cessioni di credito a scopo di garanzia delle obbligazioni scaturenti da contratto di leasing. Trattamento tributario. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 28734 del 16 ottobre 2023)

Stante l’assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n., 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, comma 3, lett. a, e 3, comma 2, n. 3, nè beneficiano dell’imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della tariffa – parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (…), trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale – seppur nel contesto di un collegamento negoziale – rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite. In tal senso, si possono pienamente condividere le argomentazioni esposte nella risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 4 luglio 2008, n. 278/E, in risposta ad istanza di interpello su fattispecie similare di cessione pro solvendo di crediti maturati e maturandi a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di leasing (…).

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, la cessione di un credito può intervenire per una causa di garanzia, senza che sia pregiudicata la validità dell'atto, a differenza rispetto a quanto si osservare in materia di compravendita. Non sussiste infatti l'ostacolo costituito dal divieto di cui all'art. 2744 cod. civ. che proibisce il patto commissorio. Giova ricordare che l'art. 2803 cod. civ., in tema di pegno di crediti prevede che il creditore, alla scadenza del credito garantito, possa ritenere quanto é sufficiente per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo al debitore soltanto il residuo di quanto riscosso. Ciò premesso, la cessione di crediti a scopo di garanzia relativa alle obbligazioni scaturenti da contratti di leasing non è soggetto ad IVA nè a imposta sostitutiva sui finanziamenti, dovendosi piuttosto applicare l'imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% rispetto all'imponibile.

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