Cass. Civ., Sez. II, n. 20258/2009. Vizi di regolarità urbanistica: rilevanza ai fini dell' emanazione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 della l. n.47/1985, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. non solo allorché l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dalla prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità dalla concessione (e manchi la sanatoria). Ove, invece, l'immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, non sussiste alcuna preclusione all’emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo, ed è pertanto illegittimo il rifiuto del promittente venditore di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi) La S.C. ribadisce il proprio orientamento in forza del quale non è possibile emettere pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. se non vengano acquisite anteriormente (ma non necessariamente nell'ambito del contratto preliminare) gli estremi della concessione ad aedificandum.

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