Caratteristiche essenziali della transazione. Reciprocità delle concessioni. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30930 del 25 novembre 2025)

Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere d’incertezza, e, dall’altro lato, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l’assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale è stata ritenuta res inter alios acta la transazione, intervenuta tra committente venditore, appaltatore dei lavori e condominio, con cui l’appaltatore si era impegnato ad eliminare i vizi insorti – nell’ambito degli eseguiti lavori di ristrutturazione – anche in immobili di proprietà esclusiva)

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia della S.C. che ha riformato la decisione della Corte di merito in relazione alla pretesa estraneità alle parti di una delle attribuzioni dedotta tra le concessioni transattive. Essa, infatti, consisteva nell'assunzione dell'obbligazione di eliminazione di vizi relativi ad un bene che non risultava di proprietà della controparte, bensì di un terzo. La S.C. ha rilevato, al riguardo, come una siffatta pattuizione possa ben risolversi in una attribuzione a favore di terzo ex art. 1411 cod.civ., del tutto valida ed efficace. L''evocazione della res dubbia come elemento presupposto del negozio transattivo, in ogni caso non pare del tutto appropriato. Più che di res dubia, si dovrebbe far menzione di res litigiosa, attagliandosi il primo concetto più al negozio di accertamento che a quello transattivo

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