Azione revocatoria ordinaria: partecipatio fraudis del terzo acquirente. Si può presumere? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18315 del 18 settembre 2015)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l’esercizio dell’azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma I, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.