Associazione riconosciuta. Deliberazione di esclusione dell'associato. Impugnazione. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29655 del 25 ottobre 2023)

Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato – ai sensi dell’art. 24, comma 3, cod.civ. – è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l’associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 24 cod.civ. prevede al III comma che l'esclusione di un associato non possa essere deliberata dall'assemblea se non per gravi motivi e che, avverso il provvedimento, costui possa ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Il sindacato del Giudice non può che vertere sul procedimento che ha condotto al provvedimento di esclusione e sull'accertamento della sussistenza delle situazioni previste o dalla legge ovvero dallo statuto dell'ente al riguardo. Questo implica che siano irrilevanti, ai fini della valutazione dell'esclusione, circostanze ultronee rispetto al contenuto della deliberazione portante il provvedimento assunto contro l'associato.

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