Annullamento della procura per incapacità naturale del rappresentato. Utilizzo della procura nel tempo antecedente l'annullamento. Rappresentanza apparente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3787 del 9 marzo 2012)
L'annullamento della procura per incapacità naturale elimina i poteri del rappresentante, di modo che l'atto da costui perfezionato deve intendersi come stipulato in carenza di potere rappresentativo.
In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.