Elementi della fattispecie rappresentativa diretta



La rappresentanza diretta richiede la contemporanea sussistenza di due requisiti:

  1. l'esistenza del potere rappresentativo;
  2. la spendita del nome del rappresentato. Affinchè si produca l'imputazione degli effetti dell'atto compiuto dal rappresentante al rappresentato, ciò che è peculiare dell'istituto in esame, non risulta sufficiente che una persona agisca per conto di un'altra: occorre altresì che essa dichiari di compiere l'atto in nome altrui nota1.

Il rappresentante deve cioè dichiarare a colui con il quale contratta che non compie l'atto per sé, ma in nome e per conto dell'interessato.

Il modo di disporre dell'art. 1388 cod.civ., in base al quale "il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell' interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato", potrebbe letteralmente legittimare l'opinione secondo la quale, alla base della sussistenza del potere rappresentativo si ponga (oltre ai già riferiti elementi del potere e della spendita del nome) anche l'agire nell'interesse del rappresentato .

Come vedremo in tema di abuso dei poteri rappresentativi, l'aver agito non conformemente all'interesse del rappresentato è elemento che conduce ad un'impugnativa dell'atto sotto il profilo del conflitto di interessi. Occorrerà, ai fini del sindacato relativo all'annullabilità dell'atto, appuntare l'attenzione sulla riconoscibilità del conflitto per colui che ha contrattato con il rappresentante.

L'atto viziato (perchè concluso in spregio all'interesse del rappresentato) è tuttavia interinalmente efficace e vincolante per il rappresentato, al contrario di quanto si paleserebbe quando non vi fosse stata la spendita del nome di costui. Questa semplice considerazione evidenzia la disomogeneità dei due requisiti considerati, dei quali soltanto quello da ultimo citato (la c.d. contemplatio domini ) risulta essenziale nota2.

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,1997, p.270.
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nota2

In questo senso Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.73, anche se non mancano opinioni in dottrina (De Nova, , Il contratto, in Sacco-De Nova, t.II, Torino, 1993, p.177) secondo cui anche il requisito della contemplatio domini starebbe progressivamente perdendo terreno, giacché l'esistenza del potere rappresentativo potrebbe dedursi anche da comportamenti di fatto, purché non equivoci, del rappresentante. In realtà questa considerazione introduce semmai solo un problema di prova della contemplatio domini, ma non può certo considerarsi decisiva a fini della svalutazione della sua essenzialità (Bigliazzi-Geri, Rappresentanza in generale, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000. p.8).
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Rappresentanza in generale. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 2000
  • DE NOVA, Il contratto, Torino, Sacco - De Nova, 1993
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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