Ancora sull'imposta per la costituzione di trust. La mera costituzione dei vincolo non sconta il tributo proporzionale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 16701 del 21 giugno 2019)

Ferma restando l'indubbia discrezionalità del legislatore nell'individuare i presupposti impositivi, tale discrezionalità deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e dell'assenza di arbitrio (Corte Cost. n. 4 del 1954 e n. 83 del 2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese "esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza" (Corte Cost. ord. n. 394 del 2008). Nel caso di costituzione di trust tale indice non prende consistenza prima che il trust stesso abbia attuato la propria funzione. Conseguentemente, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Afa 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora un'altro round sul ring della tassazione dell'atto costitutivo di trust. Questa volta a vincere è la tassa fissa, che la spunta sull'imposta proporzionale di donazione (ovviamente fatta salva la franchigia nei casi in cui risultasse applicabile) che sarebbe stata dovuta a fronte dell'istituzione del vincolo (secondo la tesi favorevole al fisco). Non si può se non concordare con l'interpretazione portata dalla pronunzia che qui si annota: la fiscalità proporzionale sarà infatti applicata all'atto di distribuzione finale (vale a dire a quell'atto con il quale il trustee, alla fine, riverserà le attività di cui era stato investito a vantaggio dei beneficiari), ma non certo nè all'atto che costituisce il trust nè a quello, eventuale, di distinta investitura del trustee in relazione alle attività di cui viene dotato.

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